La novità in sintesi
Il c.d. “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), seguendo il solco dei precedenti decreti antiCovid, contiene anche alcuni importanti aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dalla crisi determinatasi a seguito dell’epidemia da Coronavirus.
In particolare, è prevista la possibilità di ottenere una serie di contributi a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, siano essi titolari di reddito agrario o reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art. 1 D.L. n. 73/2021).
Innanzitutto, è previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)
- non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.
La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il primo decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021).
In alternativa a quanto appena detto, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo (c.d. “contributo alternativo”), che è stato reso operativo con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 2 luglio 2021.
Con tale provvedimento è stata approvata anche la relativa istanza e le istruzioni per la sua compilazione
Il contributo a fondo perduto alternativo è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.
I requisiti per accedere al sostegno sono due:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda gli importi spettanti, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti dei suddetti indennizzi, con particolare attenzione alle modalità operative da seguire per ottenere quello alternativo.
Il punto sul contributo a fondo perduto alternativo
Soggetti interessati ed esclusi
Beneficiari: I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con alcune differenze. Pertanto il contributo a fondo perduto alternativo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis). Inoltre è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Esclusi: Sono, in ogni caso, esclusi dal contributo: – i soggetti la cui partita IVA non sia attiva al 26 maggio 2021; – gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; – gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Determinazione dell’importo spettante
Soggetti che hanno beneficiato del contributo del Decreto Sostegni
Sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo massimo spettante non può superare i 150 mila euro.
Soggetti che non hanno beneficiato del contributo del Decreto Sostegni
Sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo massimo spettante non può superare i 150 mila euro
Come richiedere l’indennizzo
Istanza: Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentate, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettua delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Contenuto dell’istanza: L’istanza contiene le seguenti informazioni: – il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo; – il settore di attività in cui opera il richiedente; – il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale; – nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; – nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato; – l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; – la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli esclusi (vedi sopra); – l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; – l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021; – la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma; – l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo; – il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa; – la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza. L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente.
Tempistica: La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 7 luglio 2021
Controlli e sanzioni
Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza. Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (compresa quella relativa al primo trimestre 2021, che i soggetti obbligati a tale adempimento sono tenuti a presentare preventivamente alla trasmissione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo) nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute (sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi) oltre agli interessi. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni penali previste in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter codice penale).
Da sapere
Come correggere o annullare una istanza
In caso di errore è sempre possibile, nei termini, presentare una istanza sostitutiva mentre, come è anche possibile rinunciare al contributo presentando istanza di rinuncia.
In particolare, nel periodo dal 5 luglio al 2 settembre 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
E’ possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 2 settembre 2021.
Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.