Le novita’ della dichiarazione 2021

i chiarimenti dell’agenzia delle entrate

Le novità in sintesi

Con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, l’Agenzia delle entrate ha diffuso la consueta raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

Andando più nel dettaglio, la circolare contiene dettagliate indicazioni attinenti:

  • alle spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta;
  • agli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Come di consueto, la circolare, seppur quest’anno pubblicata alquanto in ritardo rispetto alla campagna dichiarativa ormai nel pieno, richiama i documenti di prassi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

A tale proposito, come ricorda l’Agenzia, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Ciò vale anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, viene indicata nella stessa circolare.

Chiaramente, rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.

Volendo soffermarsi sulle novità della dichiarazione di quest’anno, nella circolare trovano posto alcuni chiarimenti sui seguenti aspetti:

• limiti alla detrazione per alcune spese se non sostenute con strumenti tracciabili;

• riduzione delle detrazioni in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta;

• detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%;

• detrazione al 110% per ristrutturazione c.d. “Superbonus”;

• detrazione al 90% per il rifacimento delle facciate degli edifici, c.d. “Bonus facciate”;

• detrazione connessa al c.d. “Bonus vacanze”.

• credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

Restano, invece, confermate le regole da seguire per il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione da parte del professionista abilitato e del responsabile del CAF.

Il punto sulle nuove detrazioni e crediti d’imposta della dichiarazione 2021
Novità generali sulle detrazioni d’imposta

Obbligo di sostenere le spese con strumenti tracciabili: Viene disposto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986 e da altre disposizioni normative, è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili (art. 1, c. 679-680, Legge n. 160/2019). La norma non riguarda le detrazioni: • per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici; • per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Pertanto, ad eccezione di quelle appena elencate, per le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non possono più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Per strumenti tracciabili si intendono i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta. Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. L’Agenzia precisa che tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.

Limiti alla detrazione delle spese: L’altra importante novità riguarda l’introduzione di alcuni limiti reddituali per godere della detrazione d’imposta. Infatti, dal 1° gennaio 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano (art. 15, c. 3-bis, 3-ter, 3-quater D.P.R. n. 917/1986): • nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo (RC), e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Pertanto, la formula da applicare è la seguente: (240.000 – RC) / 120.000 Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui (art. 15, c. 1, lett. a) e b) e c. 1-ter D.P.R. n. 917/1986) nonché per le spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986).

Novità in materia di crediti d’imposta

L’Agenzia nella circolare ricorda che le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1, hanno diritto a un credito di imposta pari a euro 750, per le spese sostenute, da utilizzare entro tre annualità, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, oppure, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. I documenti validi ai fini del credito d’imposta sono i seguenti:

– ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020.

– attestazione della rottamazione

– autocertificazione che il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, autocertificazione che lo stesso deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.


Da sapere
Le regole per il rilascio del visto di conformità

La circolare, anche quest’anno riporta una sezione nella quale l’Agenzia riassume le regole per un corretto rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati e dei responsabili dei CAF.

Tra le altre cose viene ricordato che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Comunque, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con apposita comunicazione.
In tal caso la somma dovuta è ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

A livello operativo, il rilascio del visto di conformità infedele presuppone la verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli automatici (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenu