Crediti imposta covid in unico 2021


Crediti d’imposta COVID-19 nel modello UNICO 2021
Quali sono e come indicarli in dichiarazione

Le novità di quest’anno per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, durante il 2020, il Legislatore ha introdotto molti bonus, sotto forma di crediti d’imposta, a sostegno dei soggetti maggiormente colpiti dalla crisi determinatasi a fronte dell’emergenza sanitaria.

Le risorse stanziate sono state molto ingenti e di conseguenza, molteplici e variegati sono risultate le misure di aiuto.

Si va da bonus settoriali dedicati solo a particolari categorie di contribuenti (ad esempio, il credito d’imposta per le locazioni di locali commerciali o quello destinato all’adeguamento degli ambienti di lavoro) ad altri che riguardano in generale tutte le imprese i lavoratori autonomi.

I suddetti crediti d’imposta, per la maggior parte, hanno evidenti ripercussioni anche a livello di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Infatti, nel Quadro RU del Modello Redditi 2021 (in cui indicare i dati relativi al periodo d’imposta 2020) sono stati previsti appositi codici per indicare i crediti d’imposta di cui si discute.

In particolare, vanno segnalati i seguenti codici:

Codice credito H8: per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

Codice credito H9: per il credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione;

Codice credito I1: per il credito d’imposta per botteghe e negozi;

Codice credito I2: per il credito d’imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020;

Codice credito I3: per i crediti d’imposta a favore delle società per l’aumento del capitale sociale a pagamento deliberato ed eseguito entro il 30 giugno 2020;

Codice credito I4: per i crediti d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti della legge n. 208/2015, che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse;

Codice credito I5: per il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori);

Codice credito I6: per il credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro;

Codice credito I7: per il credito d’imposta per il recupero dei buoni vacanza;

Codice credito I8: per il credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l’acquisizione di servizi digitali;

Codice credito I9: per il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive;

• Codice credito L7: per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione.

Di seguito si riporta una sintesi dei più significati e diffusi bonus e delle loro ricadute sulla dichiarazione dei redditi.

.

.

Il punto sui bonus anti-Covid del modello REDDITI
Credito d’imposta locazioni immobili C/1

In cosa consiste: E’ previsto che ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65, D.L. n. 18/2020). Non è possibile fruirne per altre categorie catastali, quali, ad esempio A/10 (studi professionali) o D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) (Circ. 3 aprile 2020, n. 8/E).

Inoltre, poiché la norma ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto per il canone, il credito matura solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo (Circ. 3 aprile 2020, n. 8/E).

Il credito d’imposta:

• è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione e va indicato nel modello F24 con il codice tributo 6914 (Ris. 20 marzo 2020, n. 13/E).

• non si applica alle attività che possono continuare ad operare (Allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020, sostituiti dagli Allegato 1 e 2, D.P.C.M. 10 aprile 2020). Si tratta, pertanto, delle attività di vendita di generi alimentari, farmacie, tabacchini, ecc.

Compilazione della dichiarazione dei redditi:

Per quanto riguarda la compilazione del modello Redditi, nel Quadro RU, va utilizzato il codice I1.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020.

I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare il credito d’imposta, anche se lo stesso è maturato nel precedente periodo d’imposta.

Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

.

.

Credito d’imposta locazione immobili non abitativi

In cosa consiste: E’ prevista la possibilità, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione di fruire di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (art. 28, D.L. n. 34/2020).

Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta:

• alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

• agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito d’imposta:

• è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Anche in assenza dei requisiti di cui sopra il credito d’imposta spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;

• in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone;

• è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il codice tributo da utilizzare è il 6920 (ris. 6 giugno 2020, n. 32/E).

Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta sugli affitti dei negozi di cui all’art. 65, D.L. n. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.

Il credito di imposta, nelle misure sopra indicate, è stato esteso ad alcuni specifici settori anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (art. 8, D.L. n. 137/2020; art. 4, D.L. n. 149/2020) e precisamente:

• alle attività indicate nella tabella dell’Allegato 1 del D.L. n. 137/2020, coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

• alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/2020, nonché le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), come definite dall’art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020.

L’agevolazione, in entrambi i casi, si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda la compilazione del Quadro RU, il codice da utilizzare è H8. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021.

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.

Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

.

.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13-quater, c. 4, D.L. n. 34/2019), spetta un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125, D.L. n. 34/2020, Provv. 10 luglio 2020). Nel corso del 2020, la percentuale è stata determinata in misura pari al:

• 15,6423% (Provv. 11 settembre 2020);

• 47,1617% (Provv. 17 dicembre 2020). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Le spese agevolabili sono quelle per:

la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. L’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia (circ. 10 luglio 2020, n. 20/E);

• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

• l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA (quindi sull’imponibile), laddove dovuta (circ. 10 luglio 2020, n. 20/E).

Il credito d’imposta è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione con il codice tributo 6917 (ris. 14 settembre 2020, n. 52/E).

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda la compilazione del Quadro RU, il codice da utilizzare è H9.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. In particolare, il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021.

Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

.

.

Da sapere

Come indicare in dichiarazione nel Quadro RU i bonus anti-Covid

Come accennato, i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza sanitaria vanno indicati nella sezione I del quadro RU.

La sezione I è multi-modulo e va compilata tante volte quanti sono i crediti d’imposta di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Per ciascuna agevolazione deve essere, pertanto, compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.

Si ricorda che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta.

Per ciascun credito d’imposta le istruzioni del modello Redditi 2021 danno indicazione sui campi da compilare.

Come accennato sopra, la sezione va compilata dai soggetti che maturano il diritto al beneficio. In caso di cessione totale o parziale del credito, ove consentita, le istruzioni precisano i casi in cui i cessionari del credito d’imposta invece non devono compilare il quadro RU

Ad esempio, nel caso di credito d’imposta:

  • per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda,
  • per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione,
  • per i canoni di locazione di botteghe e negozi,
  • per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro,

La sezione I dev’essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio.

I cessionari invece non devono compilare il quadro RU.

Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel modello soltanto se utilizzano il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda oppure il credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione ricevuto nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

In tal caso, indicano l’importo utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.

Contributo a fondo perduto alternativo a chi spetta e come ottenerlo


La novità in sintesi

Il c.d. “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), seguendo il solco dei precedenti decreti antiCovid, contiene anche alcuni importanti aiuti alle imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dalla crisi determinatasi a seguito dell’epidemia da Coronavirus.

In particolare, è prevista la possibilità di ottenere una serie di contributi a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, siano essi titolari di reddito agrario o reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art. 1 D.L. n. 73/2021).

Innanzitutto, è previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:

  • hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
  • presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)
  • non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.

La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il primo decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021).

In alternativa a quanto appena detto, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo (c.d. “contributo alternativo”), che è stato reso operativo con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 2 luglio 2021.

Con tale provvedimento è stata approvata anche la relativa istanza e le istruzioni per la sua compilazione

Il contributo a fondo perduto alternativo è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.

I requisiti per accedere al sostegno sono due:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per quanto riguarda gli importi spettanti, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti dei suddetti indennizzi, con particolare attenzione alle modalità operative da seguire per ottenere quello alternativo.

Il punto sul contributo a fondo perduto alternativo
Soggetti interessati ed esclusi

Beneficiari: I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con alcune differenze. Pertanto il contributo a fondo perduto alternativo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis). Inoltre è necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Esclusi: Sono, in ogni caso, esclusi dal contributo: – i soggetti la cui partita IVA non sia attiva al 26 maggio 2021; – gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; – gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Determinazione dell’importo spettante

Soggetti che hanno beneficiato del contributo del Decreto Sostegni

Sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo massimo spettante non può superare i 150 mila euro.

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo del Decreto Sostegni

Sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. L’importo massimo spettante non può superare i 150 mila euro

Come richiedere l’indennizzo

Istanza: Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentate, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettua delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Contenuto dell’istanza: L’istanza contiene le seguenti informazioni: – il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo; – il settore di attività in cui opera il richiedente; – il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale; – nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; – nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato; – l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; – la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli esclusi (vedi sopra); – l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; – l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021; – la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma; – l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo; – il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa; – la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza. L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente.

Tempistica: La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il giorno 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 7 luglio 2021

Controlli e sanzioni

Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza. Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (compresa quella relativa al primo trimestre 2021, che i soggetti obbligati a tale adempimento sono tenuti a presentare preventivamente alla trasmissione dell’Istanza per il riconoscimento del contributo) nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute (sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi) oltre agli interessi. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni penali previste in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter codice penale).

Da sapere
Come correggere o annullare una istanza

In caso di errore è sempre possibile, nei termini, presentare una istanza sostitutiva mentre, come è anche possibile rinunciare al contributo presentando istanza di rinuncia.

In particolare, nel periodo dal 5 luglio al 2 settembre 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

E’ possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 2 settembre 2021.

Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

Detrazioni e deduzioni novita’ unico 2021


Le novita’ della dichiarazione 2021

i chiarimenti dell’agenzia delle entrate

Le novità in sintesi

Con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E, l’Agenzia delle entrate ha diffuso la consueta raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020.

Andando più nel dettaglio, la circolare contiene dettagliate indicazioni attinenti:

  • alle spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta;
  • agli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Come di consueto, la circolare, seppur quest’anno pubblicata alquanto in ritardo rispetto alla campagna dichiarativa ormai nel pieno, richiama i documenti di prassi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.

A tale proposito, come ricorda l’Agenzia, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Ciò vale anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, viene indicata nella stessa circolare.

Chiaramente, rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.

Volendo soffermarsi sulle novità della dichiarazione di quest’anno, nella circolare trovano posto alcuni chiarimenti sui seguenti aspetti:

• limiti alla detrazione per alcune spese se non sostenute con strumenti tracciabili;

• riduzione delle detrazioni in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta;

• detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%;

• detrazione al 110% per ristrutturazione c.d. “Superbonus”;

• detrazione al 90% per il rifacimento delle facciate degli edifici, c.d. “Bonus facciate”;

• detrazione connessa al c.d. “Bonus vacanze”.

• credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

Restano, invece, confermate le regole da seguire per il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione da parte del professionista abilitato e del responsabile del CAF.

Il punto sulle nuove detrazioni e crediti d’imposta della dichiarazione 2021
Novità generali sulle detrazioni d’imposta

Obbligo di sostenere le spese con strumenti tracciabili: Viene disposto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986 e da altre disposizioni normative, è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili (art. 1, c. 679-680, Legge n. 160/2019). La norma non riguarda le detrazioni: • per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici; • per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Pertanto, ad eccezione di quelle appena elencate, per le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non possono più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. Per strumenti tracciabili si intendono i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa. Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a se stesso, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta. Il contribuente potrebbe inoltre utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. L’Agenzia precisa che tale circostanza può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.

Limiti alla detrazione delle spese: L’altra importante novità riguarda l’introduzione di alcuni limiti reddituali per godere della detrazione d’imposta. Infatti, dal 1° gennaio 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano (art. 15, c. 3-bis, 3-ter, 3-quater D.P.R. n. 917/1986): • nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo (RC), e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Pertanto, la formula da applicare è la seguente: (240.000 – RC) / 120.000 Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui (art. 15, c. 1, lett. a) e b) e c. 1-ter D.P.R. n. 917/1986) nonché per le spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986).

Novità in materia di crediti d’imposta

L’Agenzia nella circolare ricorda che le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1, hanno diritto a un credito di imposta pari a euro 750, per le spese sostenute, da utilizzare entro tre annualità, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, oppure, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. I documenti validi ai fini del credito d’imposta sono i seguenti:

– ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020.

– attestazione della rottamazione

– autocertificazione che il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo; in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, autocertificazione che lo stesso deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.


Da sapere
Le regole per il rilascio del visto di conformità

La circolare, anche quest’anno riporta una sezione nella quale l’Agenzia riassume le regole per un corretto rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati e dei responsabili dei CAF.

Tra le altre cose viene ricordato che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Comunque, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con apposita comunicazione.
In tal caso la somma dovuta è ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.

A livello operativo, il rilascio del visto di conformità infedele presuppone la verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
  • delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
  • dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli automatici (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

  • della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
  • dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
  • delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
  • delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
  • dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
  • degli attestati degli acconti versati o trattenu